Il nulla-osta al trasferimento in altra scuola

Cambiare scuola, nel corso dello stesso grado di istruzione (elementare, media inferiore, media superiore), oltre ad essere una decisione non sempre facile, comporta anche degli adempimenti burocratici che a volte possono presentare delle difficoltà.

Il trasferimento in altra scuola, dovuto ai motivi più disparati, da un cambio di abitazione alle incomprensioni con gli insegnanti, può avvenire in qualsiasi momento dell’anno scolastico, ma è evidente che le famiglie si decidono a questo passo quasi sempre alla fine dell’anno o all’inizio, per evitare che il cambiamento sia troppo traumatico per i figli. Per esempio a fine luglio o ai primi di settembre ci sono delle “migrazioni” dovute al fatto che, alcune scuole elementari, non riescono ad assicurare a tutti gli alunni l’orario scolastico prescelto, quindi chi ha richiesto il tempo pieno e si ritrova assegnato ad una classe a tempo ex-modulare (ora come si chiamerà?) proverà ad essere inserito in altre scuole pur di non avere un bambino di 6 anni che esce alle 13.30 ed una mamma che arriva a casa alle 17.00!

Un problema può nascere dall’obbligo di ottenere un NULLA-OSTA al trasferimento dal dirigente scolastico della scuola di provenienza.

La norma di riferimento è l’art. 4 del R.D. n.653 del 1925, di cui non vi riporto il testo integrale, ma, per semplificazione e per tener conto delle modifiche successive, la sua trasposizione trovata nel sito della Ministero della Pubblica Istruzione: “Nulla osta di passaggio tra scuole – Se nel corso dell’anno scolastico, un alunno deve trasferirsi da una scuola all’altra, occorrerà presentare una domanda al dirigente scolastico della scuola in cui intende trasferirsi, spiegando i motivi della richiesta. Al Dirigente scolastico della scuola frequentata va invece presentata una domanda documentata perché il rilasci il nulla osta, che è il documento da presentare alla nuova scuola per l’effettiva iscrizione. Successivamente la vecchia scuola invierà tutti i documenti dell’alunno a quella nuova. Il nulla osta, se debitamente motivato, non può essere negato“

Si tenga conto che il nulla-osta è necessario anche se l’anno scolastico non è ancora iniziato, ma l’alunno è stato iscritto a scuola: dato che le iscrizioni scadono normalmente a febbraio, che non ci si può iscrivere in più di una scuola (neanche se una pubblica ed altra privata) e che l’assegnazione alle prime classi di ogni corso scolastico si conosce tra fine luglio ed i primi di settembre, c’è un certo numero di mesi in cui una famiglia può prendere atto che le sue esigenze sono cambiate.

Da dove nasce il problema? Dal fatto che può capitare che il dirigente scolastico decida di non concedere il nulla-osta, o comunque frapponga lungaggini e reticenze. Tanto per capire quanto la questione possa essere diffusa, leggete il post scritto da Gloglo nel suo blog “Alchimista in libertà”.

I dirigenti scolastici, che non vogliono veder svuotate le loro scuole, possono rifiutare il nulla-osta facendosi forti delle direttive ministeriali imposte con circolari di questo tenore: “Si ribadisce l’esigenza che i nulla osta all’eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate” (C.M. n.58 del 20.06.2008). Il nulla-osta, infatti, è un atto amministrativo soggetto ad un equivoco, o meglio ad una ambivalenza, normativa: è un atto discrezionale, ma è anche un atto dovuto se opportunamente motivato.

Normalmente i dirigenti scolastici rifiutano il nulla-osta se c’è un esodo da una determinata classe, per proteggere il maestro o i professori contestati mediante la fuga collettiva, oppure se la defezione di un alunno fa scendere una classe al di sotto del numero minimo di alunni (per le prime classe elementari 15), per non perdere una classe già formata e, di conseguenza, un maestro. Ma non escludete che qualcuno possa farvelo sudare solo per contrasti personali.

Per far valere il nostro diritto di genitori ad ottenere il nulla-osta, bisogna tenere conto di questi elementi:

- la circolare ministeriale è un tipo di norma che ha valore solo all’interno dell’ufficio che le emana ed è assolutamente subordinata alla legge statale, quindi non può modificare l’art. 4 del R.D. su citato;

- la norma afferma che il nulla-osta deve essere concesso se opportunamente motivato, quindi è essenziale scrivere nel modulo di richiesta i motivi in modo chiaro, conciso, ma dettagliato: spendete qualche minuto in più in questa attività e potrete farvi forti di una adeguata motivazione in caso di rifiuto;

- la richiesta di nulla-osta pone in essere un procedimento amministrativo che, in quanto tale, è assoggettato alle norme della L.241/90 sulla trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, quindi potete sempre pretendere di conoscere a che punto è l’evasione della vostra richiesta, anche facendone richiesta scritta con diffida a provvedere entro 30 giorni (e, in caso di mancata risposta alla richiesta di charimenti sull’iter entro 30 giorni, addirittura procedere ad una denuncia per omissione di atti d’ufficio);

- il rifiuto del nulla-osta, che deve sempre essere scritto, è ricorribile innanzi al T.A.R. (ma non auguro a nessuno di dover arrivare a tanto…!);

- le decisioni relative ai figli, sono sempre rimesse in via principale, a chi ha su di loro la potestà genitoriale: un principio generale del nostro diritto fa si che i genitori, e non dei funzionari pubblici, abbiano la priorità nel decidere quale scuola debbano frequentare i figli.

Parlare con il dirigente scolastico mostrando di avere informazioni precise e di sapere il fatto proprio, sicuri delle proprie argomentazioni, spesso può risolvere molte incresciose situazioni…

22/09/2013
Redazione
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